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“Non poteva essere assunto da Coldiretti”: interrogazione parlamentare sul caso di Raffaele Borriello

Aveva fatto molto discutere, dopo l’estate 2023, la nomina di Raffaele Borriello (foto) come nuovo capo di gabinetto di Francesco Lollobrigida, titolare del Masaf, in sostituzione di Giacomo Aiello. Borriello infatti tornava al ministero di via XX Settembre, nuovamente nel ruolo di capo di gabinetto che aveva assunto nel 2020, dopo averlo lasciato per rivestire l’incarico di capo area legislativo e relazioni istituzionali di Coldiretti. Quella di Borriello, che è stato anche direttore generale di Ismea, è una lunga carriera nelle stanze romane del potere: ha già ricoperto questo ruolo di primo piano negli anni passati, con governi di centro destra e centro sinistra, sia come capo sia come vice capo di gabinetto dell’allora Mipaaf.

Molti, al momento della nomina, avevano sollevato dubbi circa l’opportunità di un simile, diretto, passaggio, che confermava ancora una volta l’estrema vicinanza a Coldiretti del governo e del ministero guidato da Francesco Lollobrigida. Quello di capo gabinetto del ministero è un ruolo importante ed erano tanti, nel settore, coloro che avrebbero preferito una figura più trasversale e non così direttamente legata a una sola sigla sindacale agricola che già gode di molta influenza.

La faccenda non è passata inosservata tanto che qualche giorno fa Angelo Bonelli (Europea Verde) ha presentazione un’interrogazione parlamentare sul caso Borriello, tornato di attualità perché al ministero della Sovranità alimentare, proprio in queste settimane, è in definizione l’ultima graduatoria provvisoria per erogare 690 milioni di euro di contributi per i cosiddetti ‘contratti di filiera’, “progetti che mettono insieme tutti gli attori della filiera produttiva, diversi dei quali avrebbero come soggetti proponenti dirigenti di Coldiretti”. E, sempre secondo Bonelli, Borriello non avrebbe potuto essere assunto da Coldiretti prima di tre anni dalla cessazione del suo rapporto di lavoro in Ismea secondo la norma sulle revolving doors, che all’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restrizione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Borriello: il testo integrale dell’interrogazione di Angelo Bonelli

Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

con decreto ministeriale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 476843 del 13 settembre 2023 è stato conferito l’incarico di Capo di gabinetto, a decorrere dal 18 settembre 2023 e fino alla scadenza con mandato governativo, al dottor Borriello Raffaele, non appartenente ai ruoli del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

il dottor Borriello in precedenza ha ricoperto l’incarico di direttore generale dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) dal quale si è dimesso il 30 dicembre 2020, per assumere il 15 gennaio 2021 l’incarico di capo dell’area legislativa e relazioni istituzionali dell’organizzazione degli imprenditori agricoli Coldiretti;

la norma sulle revolving doors, di cui all’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo
n. 165 del 2001, dispone che «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restrizione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.»;

il dottor Borriello non avrebbe potuto quindi essere assunto da Coldiretti prima di tre anni dalla cessazione del suo rapporto di lavoro con un ente pubblico economico come Ismea;

l’articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 40 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», dispone che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico, ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale o locale;

come si apprende da organi di stampa, a breve si attende la definizione da parte del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell’ultima graduatoria provvisoria per erogare 690 milioni di euro di contributi per i cosiddetti «contratti di filiera», progetti che mettono insieme tutti gli attori della filiera produttiva, diversi dei quali ammessi a finanziamento avrebbero come soggetti proponenti dirigenti di Coldiretti;

al fine di prevenire la corruzione, di rispettare il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità e buon andamento, che impone ai pubblici dipendenti l’esclusività del servizio a favore dell’amministrazione pubblica, sono previste precise misure di trasparenza, che nel caso del dottor Borriello non sembrano in passato essere state rispettate e il fenomeno rischia di ripetersi –:

se l’incarico di Capo di gabinetto, conferito al dottor Raffaele Borriello, sia stato conferito
in conformità al disposto di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, se il ruolo ricoperto dal dottor Raffaele Borriello non configuri un possibile sostanziale conflitto d’interessi e quali iniziative di competenza si intendano adottare, anche per il tramite dei servizi ispettivi di finanza pubblica e dell’Ispettorato della funzione pubblica, per verificare se il dottor Borriello abbia percepito compensi in violazione della norma in materia del c.d. revolving doors.