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‘Grana’ è un termine generico. Senza ‘padano’ non c’è tutela: la sentenza bomba del tribunale di Torino 

Una sentenza di primo grado del Tribunale di Torino ribalta la giurisprudenza relativa alla parola ‘grana’. Secondo i giudici che l’hanno emessa, infatti, ‘grana’ è un termine generico e non suscettibile di protezione da solo, bensì solo in associazione con ‘padano’. Allo stesso modo di quanto accade con le parole ‘mozzarella’, ‘provolone’, ‘pecorino’, di libero uso se non incorporate nella denominazione protetta. La sentenza Biraghi, e il successivo pronunciamento di qualche mese fa, su cui si fondavano le tesi del Consorzio di Tutela rispetto all’uso di questo temine, vengono oggi contraddette da questa nuova decisione, e con essa la protezione delle parole ‘grana’ e ‘padano’ disgiunte.

Dunque, secondo il collegio di Torino, presieduto dalla dott.ssa Silvia Vitrò, non c’è ‘evocazione’ se non viene fatto esplicito riferimento all’origine geografica della Dop tutelata che è ‘Grana Padano’ perché, come si legge nel dispositivo: “L’assenza del riferimento alla zona di origine geografica del formaggio (…) esclude in concreto il sorgere di un meccanismo di associazione fra il prodotto di parte convenuta e la denominazione protetta”.  

Grana Padano vs Gran Riserva Italia: la vicenda

Tutto nasce da una causa intentata dal Consorzio di tutela del Grana Padano, che contestava al formaggio “Gran Riserva Italia” di Caseificio Fiandino l’evocazione della Dop Grana Padano Riserva, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento Ue 1151/2012. Una storia cominciata il 27 maggio 2019 quando gli agenti vigilatori del Consorzio trovano, nel punto vendita Eurospar di Milazzo (Me) un campione di un formaggio a pasta dura da grattugia di Caseificio Fiandino che sullo scalzo ha impresso a fuoco un logo tondeggiante recante la dicitura ‘Gran Riserva Italia’. Secondo il Consorzio del Grana Padano “l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità̀ del prodotto commercializzato, non coperto dalla Dop Grana Padano, nonché́ l’impiego in ogni forma del logo, della presentazione e dei termini ‘Gran’ e ‘Riserva’, costituisce una evocazione e/o un illegittimo uso diretto o indiretto della Dop Grana Padano in genere e in particolare della categoria Riserva e/o comunque un illecito ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012”.

Per questa ragione, il 12 giugno 2019, l’ente di tutela diffida il produttore, intimando, fra l’altro, l’immediata cessazione della commercializzazione del prodotto e il ritiro delle forme già sul mercato. Fiandino, pur contestando la fondatezza della pretesa del Consorzio, interrompe cautelativamente la commercializzazione e si riserva la difesa del proprio marchio e del prodotto. Non trovando un accordo tra le parti, la vicenda arriva davanti al giudice, chiamato a decidere sulla ‘evocatività’ dell’uso dei termini Gran e Riserva. 

Il verdetto di Torino: grana è un termine generico 

Il Tribunale di Torino, però, con la sentenza n.707/2023 pubblicata il 17/02/2023, respinge le richieste del Consorzio, escludendo similarità visiva e concettuale tra i due prodotti, e stabilendo che le parole ‘Gran’ e ‘Riserva’ sono liberamente utilizzabili in quanto vocaboli rispettivamente di carattere generico e di uso comune. Nell’escludere che la parola ‘gran’ possa essere tutelata, il collegio si spinge oltre affermando che lo stesso “sostantivo grana”, oltre ad essere vocabolo descrittivo, ha il proprio valore se accompagnato dall’aggettivo ‘padano’, poiché è proprio nell’origine geografica che si sostanzia “l’essenza e la ratio della tutela qui azionata”, e che  “l’assenza del riferimento alla zona di origine geografica del formaggio di parte attrice (mediante l’utilizzo dell’aggettivo ‘Padano’) esclude in concreto il sorgere di un meccanismo di associazione fra il prodotto di parte convenuta e la denominazione protetta”.  Nelle 12 pagine elaborate dai giudici di Torino, insomma, viene ribaltata completamente la decisione del tribunale di Venezia nella causa relativa alla genericità del termine grana, che ha visto contrapposti il Consorzio e la Brazzale spa

Orientamento simile a quello che sembra prendere piede in Ue, dove è in discussione una riforma del sistema Dop/Igp che andrebbe nella direzione di considerare le denominazioni alla stregua dei marchi. Parrebbe infatti prevalere, nei lavori di riforma, la preoccupazione di non allargare la indistinta nozione di ‘evocazione’ oltre i confini della tutela della denominazione geografica per non costituire privative che ostacolerebbero la libera iniziativa imprenditoriale e la concorrenza, a danno anche del consumatore. Pochi mesi e due sentenze diametralmente opposte, entrambe emesse da tribunali di primo grado. Senza dubbio una partita destinata a scrivere nuovi capitoli a partire dalle, a questo punto attesissime, sentenze di secondo grado. In mezzo alle questioni legali c’è forse anche un’altra considerazione da fare: davvero è una strategia vincente, da parte dei Consorzi, quella di rivolgersi ai tribunali anche nel caso di aziende italiane che legittimamente svolgono la loro attività fuori dalle Dop? E non solo per una questione di ‘fare squadra’ ma anche perché l’esito di un processo non è mai scontato. Si sa come si entra, quando si arriva in tribunale, ma non come se ne esce. Come scriveva Hans Habe: “L’unico processo che si vince è quello che non si è iniziato”.

2 thoughts on “‘Grana’ è un termine generico. Senza ‘padano’ non c’è tutela: la sentenza bomba del tribunale di Torino 

  1. Stupito leggo questo articolo.
    Invito a rileggere le motivazioni della sentenza perché è relativa al termine “Riserva” e non al termine “Grana”, che per altro non abbiamo neppure citato perché nel termine da noi contestato non compariva la parola “Grana”.
    Si trattava invece del “Gran Riserva Italia” della ditta Fiandino e i Giudici hanno stabilito che non ci potesse essere protezione del termine dal momento che non c’era l’indicazione “Padano”.
    Ma il riferimento era chiaramente al termine “Riserva” sul prodotto “Gran Riserva” che si presentava in formato aspetto e gusto similare al “Grana PADANO Riserva”.
    Nessun riferimento al termine “Grana” ci poteva essere perché il termine “Grana” non era in discussione.
    Il Consorzio diffida quindi ogni interpretazione che sia riferita al termine “Grana” annunciando che adirà le vie legali nei confronti di chiunque interpretasse questa sentenza riferita al “Gran Riserva” come una sentenza, invece, riferita al termine “Grana” ricordando che sul termine “Grana” il Tribunale di Venezia si è già espresso in sintonia con la Corte di Giustizia UE, che nel 2007 stabilì che “Grana” è parte integrante della denominazione “Grana Padano” e quindi che parlando di formaggi duri “Grana” è solo “Padano”.

  2. Si apre qualche crepa nella strategia di difesa lessicale impostata dal Consorzio?
    alla luce della precisazione del Direttore del Consorzio, sarebbe interessante leggere le motivazioni del Tribunale di Torino…

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