Grana Padano vs Brazzale: la sentenza del tribunale di Venezia sulla genericità del termine ‘grana’
La sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia ha emesso una sentenza, depositata ieri, sulla genericità del termine ‘grana’, comminando una sanzione a Brazzale per averne fatto uso descrivendo Gran Moravia e il suo processo produttivo, in alcuni articoli comparsi sulla stampa.
La vicenda ha inizio da una causa promossa dal Consorzio di tutela del Grana Padano, che ha contestato alla Brazzale l’utilizzo del termine ‘grana’ nel corso di alcune interviste, rilasciate da Roberto Brazzale, per descrivere il Gran Moravia, formaggio che l’azienda vicentina produce nella sua Filiera Ecosostenibile in Repubblica Ceca. I giudici, dopo aver ascoltato le parti e visionato la documentazione prodotta, hanno ritenuto che: “L’utilizzo del termine “grana”, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, in relazione al formaggio “Gran Moravia” di produzione e commercializzazione della convenuta Brazzale spa costituisce violazione per illecita evocazione della Dop Grana Padano, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale”.
Salutata con soddisfazione dal Consorzio della Dop, la sentenza, che nelle sue 35 pagine analizza il tema della genericità di ‘grana’ e del suo utilizzo per descrivere i formaggi appartenenti a quella categoria, impone alla Brazzale di cessare l’utilizzo del termine e rimuovere, entro trenta giorni, l’eventuale materiale pubblicato sui propri siti “recante il termine ‘grana’ per indicare il proprio formaggio ‘Gran Moravia’ o in associazione con il ridetto formaggio”, oltre a prevedere una sanzione di 343mila euro e la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani ‘Il Corriere della Sera’ e ‘La Repubblica’. L’azienda vicentina ha già annunciato che impugnerà la sentenza in tutte le sedi, anche ricorrendo alla corte di giustizia Ue.