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L’Antitrust e il prezzo del latte: “Evitare ingiustificate restrizioni alla concorrenza”

L’Antitrust interviene, ancora una volta, nel settore del latte. E in particolare sul tema della definizione di prezzi e contratti relativi ai conferimenti di materia prima. L’oggetto del parere dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, in questo caso, è la bozza di “Protocollo di intesa sulla determinazione del prezzo del latte bovino alla stalla” tra regione Puglia, assessorato all’Agricoltura, e diverse sezioni pugliesi di sindacali e associazioni che rappresentano allevatori e imprese: Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri, Uci, Ara, Confcooperative, Legacoop, Uecoop, Confartigianato, Unci e Agli. Il testo è stato inviato all’Agcm per le necessarie valutazioni. L’autorità, ai sensi dell’articolo 22 legge 10 ottobre 1990 n.287, ha formulato diverse considerazioni. Che vanno ben oltre lo specifico tema della bozza presentata dalla Regione Puglia ma interessano tutto il settore.

Il parere dell’Agcm: “Le intese di prezzo violano le norme Antitrust”

In prima istanza, valuta positivamente la definizione di un accordo quadro che disciplini la fornitura di latte fra produttori e trasformatori. Tuttavia, scrive l’autorità nella sua relazione: “Si ritiene del tutto incompatibile con le previsioni della normativa a tutela della concorrenza la fissazione di un prezzo di vendita da applicare in modo uniforme alla generalità dei contraenti, sia con riferimento ai produttori agricoli sua a maggior ragione, alla controparte rappresentata dai trasformatori industriali. Tale clausola, così come formulata nella bozza di protocollo, rappresenta a tutti gli effetti un’intesa di prezzo che, come è noto, costituisce una restrizione hard core e, in quanto tale, non soggetta a deroghe ai sensi della normativa sulla concorrenza, sia nazionale che comunitaria”. A tal proposito, l’autorità ricorda che il principale riferimento normativo per il settore latte è rappresentato dal regolamento Ue 1308/2013. Nel quale si prevede che specifiche deroghe alle regole antitrust sia possibili solo per le Op e per le Organizzazioni interprofessionali riconosciute. E che sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa Ue gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che comportano la fissazioni di prezzi o di quote”.

Le conclusioni del parere non lasciano spazio a dubbi: “L’autorità non può che ribadire il proprio orientamento contrario alla definizione di accordi interprofessionali che fissino il prezzo di vendita e ribadisce la propria preoccupazione per modalità di contrattazione, in Italia, ancora improntate alla logica dell’accordo interprofessionali e, per questo, suscettibili di valutazione ai sensi della normativa antitrust”. Quanto alla vicenda pugliese, l’autorità conclude: “Occorre evitare che il protocollo d’intesa introduca ingiustificate restrizioni della concorrenza, procedendo a una sua eventuale riformulazione che tendo conto delle osservazioni espresse”.

La situazione italiana: norme farraginose e non armonizzate con quelle europee

In tema di leggi sulla contrattazione, l’Agcm bacchetta la situazione nazionale: “Le disposizioni normative nazionali relative alla negoziazione dei prodotti agricoli configurano, invece, nel loro complesso un corpus normativo piuttosto disorganico e farraginoso, non sempre armonizzato con la normativa europea e che tende a privilegiare le organizzazioni di categoria e non già le Op valorizzate, invece, dalla normativa europea. L’autorità auspica la messa a punto di strumenti di tutela del comparto agricolo che non disincentivino la competizione sull’efficienza, inibendo il virtuoso processo di concentrazione degli allevatori”. E osserva, come già fatto in passato, che anche “le norme che impongono agli acquirenti di prodotti agricoli l’applicazione di prezzi di acquisto agganciati ai costi medi di produzione, inevitabilmente riferiti a imprese che presentano diverse strutture produttive e livelli di efficienza, possano disincentivare il processo di efficientemente delle filiere agricole favorendo, tra l’altro, un recente ricorso all’utilizzo di prodotti e materie prime eventualmente disponibili a costi inferiori sui mercati esteri da parte delle industrie di trasformazione nazionale”.