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Sentenza di Torino, le precisazioni del Consorzio: “Grana è parte integrante della denominazione Padano”

Stefano Berni, direttore del Consorzio Grana Padano, replica all’articolo pubblicato ieri su Insiderdairy relativo alla sentenza di Torino. Berni (in foto), di cui volentieri pubblichiamo per intero le precisazioni, è piuttosto chiaro rispetto alla posizione sulla vicenda: “Il Consorzio diffida ogni interpretazione che sia riferita al termine “Grana” annunciando che adirà le vie legali nei confronti di chiunque interpretasse questa sentenza riferita al “Gran Riserva” come una sentenza, invece, riferita al termine “Grana” ricordando che sul termine “Grana” il Tribunale di Venezia si è già espresso in sintonia con la Corte di Giustizia Ue, che nel 2007 stabilì che “Grana” è parte integrante della denominazione “Grana Padano” e quindi che “Grana” è solo “Padano”. Anche se è la stessa corte di giustizia Ue, come evidenziato anche nella sentenza di Torino, che “ha affermato che per accertare l’esistenza di un’”evocazione” di un’indicazione geografica registrata, spetta al giudice del merito valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell’indicazione geografica protetta”. 

La replica di Stefano Berni: “La sentenza è riferita solo ai termini “Gran” e “Riserva”

“Stupito leggo questo articolo. Invito a rileggere le motivazioni della sentenza perché è relativa al termine “Riserva” e non al termine “Grana”, che per altro non abbiamo neppure citato perché nel termine da noi contestato non compariva la parola “Grana”. Si trattava invece del “Gran Riserva Italia” della ditta Fiandino e i Giudici hanno stabilito che non ci potesse essere protezione del termine dal momento che non c’era l’indicazione “Padano”. Ma il riferimento era chiaramente al termine “Riserva” sul prodotto “Gran Riserva” che si presentava in formato aspetto e gusto similare al “Grana PADANO Riserva”. Nessun riferimento al termine “Grana” ci poteva essere perché il termine “Grana” non era in discussione. Il Consorzio diffida quindi ogni interpretazione che sia riferita al termine “Grana” annunciando che adirà le vie legali nei confronti di chiunque interpretasse questa sentenza riferita al “Gran Riserva” come una sentenza, invece, riferita al termine “Grana” ricordando che sul termine “Grana” il Tribunale di Venezia si è già espresso in sintonia con la Corte di Giustizia UE, che nel 2007 stabilì che “Grana” è parte integrante della denominazione “Grana Padano” e quindi che “Grana” è solo “Padano”.

Berni, in uno scambio di battute su LinkedIn, entra anche nello specifico di alcuni passaggi della sentenza. In particolare di quello secondo cui: “La parola “GRAN” utilizzata dal caseificio convenuto non può ritenersi evocativa dalla parola “GRANA”, sia perché essa è un mero aggettivo riferito al sostantivo generico “RISERVA”, sia perché essa stessa, essendo un vocabolo generico della lingua italiana, deve ritenersi liberamente utilizzabile“. E di quello che, poco dopo, afferma: “Peraltro, il sostantivo “GRANA”, oltre ad essere vocabolo descrittivo, ha il proprio precipuo valore ove accompagnato all’aggettivo “PADANO”, poiché è proprio nell’origine geografica che si sostanzia l’essenza e la ratio della tutela qui azionata“.

Spiega infatti il direttore: “Il “… sia perché essa stessa, essendo un vocabolo generico della lingua italiana deve ritenersi liberamente utilizzabile” a pagina 14 è riferito al termine “GRAN” e non al termine “GRANA” come peraltro specifica la fine della pag. 14 stessa e le prime sei righe di pag. 15, in cui pure si indica che anche “RISERVA” è un vocabolo di uso comune. In nessun passaggio della sentenza si può leggere che quando si tratti di formaggi duri vaccini il termine “GRANA” possa essere utilizzato disgiuntamente da “PADANO”. Infatti tutta la sentenza è riferita a “Gran” e a “Riserva” che, seppur usati congiuntamente non vengono ritenuti evocativi con motivazioni che ovviamente non condividiamo, di cui prendiamo atto e che appelleremo. Ma in questa sentenza il termine “Grana” non c’entra un fico secco e nessuno può forzatamente interpretare cose diverse. Per questo motivo adiremo le vie legali per difenderci, come sempre abbiamo fatto e sempre abbiamo vinto, da ogni tentativo di volgarizzazione e utilizzazione del termine “Grana” disgiunto da “Padano” quando si parla di formaggi duri vaccini”.