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“Grana” non è un termine generico, secondo la Corte d’Appello di Venezia. Che aggiunge: “Brazzale non ha causato danno al Consorzio”.

Secondo la Corte d’Appello di Venezia la parola “Grana”, che da sempre identifica una categoria di formaggi e una tecnologia, non è più un termine generico bensì parte integrante e tutelata della DOP Grana Padano. Questa parola, insomma, non può essere accostata in nessun modo ai formaggi non DOP. Non soltanto sul packaging, ma anche in interviste, articoli e commenti, come in questo caso.

Il termine grana e le novità della sentenza d’appello

La vicenda ha inizio da una causa promossa dal Consorzio di tutela del Grana Padano, che ha contestato alla Brazzale l’utilizzo del termine ‘grana’ nel corso di alcune interviste, rilasciate in particolare da Roberto Brazzale, per descrivere il Gran Moravia, formaggio che l’azienda vicentina produce nella sua Filiera Ecosostenibile in Repubblica Ceca. La sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, nel 2022, ha ritenuto che: “L’utilizzo del termine “grana”, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, in relazione al formaggio “Gran Moravia”, costituisce violazione per illecita evocazione della Dop Grana Padano”. Nella sentenza d’appello, pur restando immutato l’indirizzo circa il termine grana, c’è anche novità sostanziale nel profilo risarcitorio: pur ribadendo l’illecito evocativo, il Collegio ha accolto alcuni motivi d’appello dell’azienda e ha respinto l’appello incidentale del Consorzio, escludendo che Brazzale abbia cagionato un danno al Grana Padano in questo giudizio. In altri termini: illecito sì, danno no. Il Consorzio del Grana Padano ha accolto con soddisfazione la decisione: “Questa sentenza non riguarda solo il nostro Consorzio – dichiara il presidente Renato Zaghini – ma tutti i prodotti DOP italiani. Difendere le denominazioni di origine significa proteggere in primo luogo il consumatore, poi la filiera agricola e il patrimonio culturale del nostro Paese da chi tenta di trarre vantaggio dalla reputazione conquistata con secoli di tradizione”.

La replica di Brazzale: “Soddisfatti del risultato, proseguiremo il nostro impegno per tutelare i consumatori”

“Con sentenza pubblicata in data 9 ottobre 2025, la Corte d’Appello di Venezia è intervenuta nella nota disputa tra Brazzale s.p.a. e il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano sull’utilizzo del termine “grana”. La Corte ha accolto alcuni dei motivi di appello proposti da Brazzale e ha respinto l’appello incidentale proposto dal Consorzio, sancendo che Brazzale non ha provocato alcun danno al Consorzio. Soddisfatti di questo risultato, proseguiremo nel nostro impegno per tutelare l’interesse dei consumatori e del mercato”.

Il punto controverso: “grana” è (era) anche un termine tecnico

Nella prassi tecnica e nella letteratura casearia, “formaggi grana” ha storicamente indicato una famiglia tecnologica (paste cotte, dure, lunga maturazione, vocazione da grattugia). Oggi la decisione del Tribunale di Venezia, ribadisce che “Grana” non è generico ma parte del nome DOP. Dal punto di vista del marketing delle aziende poco cambia: nessuno utilizza grana sul packaging o nelle comunicazione pubblicitarie. L’effetto concreto è invece quello di un “vuoto lessicale”, tanto per il tecnico quanto per il consumatore: come chiamiamo, oggi, quella tecnologia/categoria senza scivolare nell’evocazione? Il paragone con altri casi è emblematico e chiarisce ancora meglio la portata della faccenda: “mozzarella”, pur esistendo ben due Dop che riportano questo temine nel nome, resta comunque un termine generico per una famiglia di prodotti; analogamente per “pecorino” o “provolone”, di cui esistono DOP. Per i formaggi “Grana”, invece, l’Italia si trova oggi con un termine tecnico che diventa esclusivo dell’ambito DOP. E una famiglia di formaggi senza più nome ma solo giri di parole (es: formaggi a lunga stagionatura da grattugia….).