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Prodotto della montagna, cambiano le regole italiane: il latte si può trasformare entro 30 km dal luogo di mungitura

L’Italia allinea le norme che regolano l’utilizzo della dicitura prodotto della montagna, per i formaggi, alle regole europee. A livello Ue, infatti, l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto della montagna“, che è stata istituita dal reg. n. 1151/2012, e il reg. delegato n. 665/2014, prevedono una deroga allo svolgimento in montagna, cioè sopra i 600 metri di altitudine, per alcune operazioni, tra cui la trasformazione del latte. Secondo la norma Ue gli stabilimenti dove avviene la trasformazione del latte e quindi la produzione del formaggio possono anche essere situati al di fuori delle zone di montagna, ma ad una condizione: i caseifici devono trovarsi entro una distanza di 30 chilometri. A livello nazionale i due regolamenti relativi al prodotto di montagna sono stati recepiti con il decreto ministeriale del 26 luglio 2017. La norma italiana però aveva fissato il limite massimo per la distanza dal luogo di mungitura a soli 10 km. Un nuovo decreto, emanato il 14 marzo 2022, ha provveduto ad allineare il limite italiano a quello europeo, consentendo una distanza massima di 30 km.

Per questo, l’8 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del 14 marzo 2022 che modifica il decreto 26 luglio 2017, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.