Regno Unito: il codice paese Ue è sufficiente per la dichiarazione di origine
Il dipartimento delle entrate e delle dogane del Regno Unito ha pubblicato un avviso stampa sui requisiti del paese di origine per i prodotti che entrano nel Regno Unito, seguito da una comunicazione della Commissione europea. Nei due testi si legge che l’origine “Ue” o “dell’Unione” è l’unica rilevante ai fini delle dichiarazioni di origine per le esportazioni dalla Ue verso il Regno Unito. In effetti, nell’accordo di commercio e cooperazione tra Unione europea e Regno Unito, segnala Assocaseari, non vi è alcun obbligo per gli esportatori comunitari di indicare uno stato membro come paese di origine.
Il codice individuale dello stato membro sarà necessario solo sulle dichiarazioni di importazione ai fini statistici nazionali del Regno Unito; nel caso il paese fosse sconosciuto, sarà sufficiente indicare il codice di uno degli stati coinvolti nella produzione della merce. Un chiarimento molto importante, che mette fine alla confusione che si era creata nell’ultimo mese sulla validità del codice del paese Ue per le dichiarazioni di origine preferenziale delle merci esportate in Uk.
La precedente indicazione della Dogana britannica, che prevedeva di indicare l’origine specifica del singolo stato Ue per i prodotti esportati e non il solo riferimento all’Unione europea, era estranea allo spirito e alle norme del Trade and Cooperation Agreement, che identificano la Ue come soggetto unico. E stava mettendo in seria difficoltà tutti gli operatori che esportano prodotti comunitari ma non interamente ottenuti in un singolo Paese Ue, i quali si ritrovavano nell’incertezza con riferimento all’origine da indicare nei documenti doganali per le operazioni con l’Uk.