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Bra Dop, le modifiche al disciplinare: arrivano Stravecchio e caglio vegetale

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue la richiesta di modifiche non minori al Disciplinare di produzione della Dop piemontese formaggio Bra. In dettaglio, le modifiche presentate dal Consorzio di tutela riguardano principalmente alcuni aspetti: il caglio, l’introduzione della tipologia Stravecchio, la produzione d’alpeggio e la presenza di erborinato nel formaggio Dop più stagionato. Le parti interessate hanno ora diritto a presentare opposizione entro tre mesi; trascorso questo periodo le modifiche entreranno in vigore.

Nel nuovo disciplinare debutta lo Stravecchio

Le modifiche richieste riguardano sia la descrizione del prodotto che la produzione. Nel caso della descrizione, si è leggermente modificato il colore della crosta per il tipo Duro in quanto appare più appropriata rispetto alla precedente indicazione, che ha creato alcuni problemi interpretativi in sede di controllo. Inoltre, nella descrizione della crosta per il Bra Duro, per mero errore è stato scritto che la crosta non è edibile. Tale caratteristica è invece riferita solo alla crosta del Bra Tenero, pertanto è stato corretto tale errore eliminando le parole ‘non edibile’.

Nella descrizione del colore della pasta sia per quanto riguarda il Bra Tenero che il Duro è stata inserita la frase “per entrambe le tipologie a volte sono presenti leggere erborinature naturali vicino alla crosta”. Tale caratteristica, presente solo in alcuni casi, pur essendo un elemento che caratterizza il prodotto e che viene molto apprezzata dai consumatori come elemento di pregio, ha spesso comportato rilievi di non conformità da parte dell’organismo preposto al controllo.

Per quanto riguarda il metodo di produzione, è stata inserita la possibilità di utilizzo di caglio non animale per poter rispondere a una richiesta in aumento di questa tipologia di prodotto da parte dei consumatori.

Inoltre, è stata introdotta una modifica dell’articolo 5 del disciplinare relativamente alla stagionatura del Bra Duro, che consente ai produttori di riportare la dicitura Stravecchio sul Bra Duro stagionato oltre un anno. Tale dicitura verrà citata su di una striscia applicabile sul contrassegno cartaceo.

Bra: cosa cambia per la produzione in alpeggio

La modifica relativa all’alpeggio non cambia la zona di produzione ma adegua la tipologia di alpeggio ai provvedimenti normativi della Regione Piemonte. Una modifica giustificata dalla necessità di allineare il Bra tipo Tenero e tipo Duro d’Alpeggio a quanto stabilito dalla normativa della Regione Piemonte su questa tipologia di prodotto. Infatti, la Regione Piemonte ha ritenuto di emanare regole uniformi su tutto il territorio regionale per poter utilizzare la dicitura d’Alpeggio. Recita così la proposta di modifica: “La zona di produzione, del latte e del formaggio, ivi compresa la stagionatura, comprende l’intero territorio della provincia di Cuneo più il comune di Villafranca Piemonte in provincia di Torino. Il “Bra” tipo Tenero e tipo Duro d’Alpeggio è quello derivante dalla lavorazione del latte ottenuto nel periodo di monticazione compreso tra il 1° giugno ed il 15 ottobre, da animali allevati al pascolo; è ammessa un’integrazione alimentare massima, a completamento di quella pascoliva, pari al 10 % della sostanza secca giornalmente inserita. Nel caso di allevamenti stanziali di montagna, è considerato “Bra” Tenero e/o Duro d’Alpeggio quello derivante dalla lavorazione del latte ottenuto da animali allevati al pascolo su terreni situati a quote superiori ai 900 m s.l.m. nel rispetto delle indicazioni sopra riportate relativamente al periodo ed alla alimentazione”.