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trasformazione & dintorni

Ddl Tutela agroalimentare, cosa cambia per latte e derivati

Dopo il via libera del Senato al Ddl “Tutela agroalimentare”, con quindici articoli che introducono nuovi reati, rimodulano le sanzioni e rafforzano i controlli lungo la filiera, iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza gli effetti sul lattiero-caseario. Oltre al quadro generale (nuove fattispecie di frode alimentare e commercio con segni mendaci, aggravanti per DOP e IGP, cabina di regia sui controlli), il provvedimento contiene tre misure specifiche per latte e derivati: uso del termine “latte” per i vegetali, tracciabilità della filiera bufalina e piano straordinario di controlli. Il testo, approvato al Senato senza voti contrari e ora atteso alla Camera, sarà da seguire nei decreti attuativi, che definiranno nel dettaglio le misure.

Del agroalimentare: divieto di usare “latte” per i prodotti vegetali

Il nuovo Ddl vieta l’utilizzo del termine “latte” e delle denominazioni lattiero-casearie per referenze vegetali, salvo che l’indicazione sia accompagnata dalla dicitura corretta e non presenti il prodotto come sostitutivo senza distinzione (il classico caso del “latte di mandorla” posizionato come alternativa diretta al latte vaccino). Le sanzioni previste vanno da 4 mila a 32 mila euro, oppure fino al 3% del fatturato dell’azienda sanzionata, con un tetto massimo di 100 mila euro. 

In pratica, l’uso del termine “latte” in etichetta e comunicazione diventa ancora più ristretto, soprattutto per quei prodotti che si posizionano esplicitamente come sostituti del latte vaccino nei consumi quotidiani.

Registro unico per il latte di bufala e piano straordinario di controlli

Un secondo tassello riguarda la filiera bufalina. Il Ddl istituisce, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), una piattaforma informatizzata denominata “Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati”.

Come spiega un approfondimento tecnico dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani, nella piattaforma dovranno essere inseriti quotidianamente da allevatori, trasformatori e intermediari:

  • i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti derivati;
  • i coadiuvanti e gli additivi eventualmente impiegati;
  • i quantitativi di latte di bufala o derivati provenienti da altri Paesi UE o extra UE.

Il sistema dovrà essere interoperabile con la Banca dati nazionale per l’identificazione e registrazione degli animali, in modo da consentire controlli incrociati sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando anche la resa effettiva del latte trasformato.

Accanto al registro, il Ddl prevede un piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari DOP e IGP, con particolare attenzione alla mozzarella di bufala campana e alla mozzarella di latte di bufala generica. Il piano – finanziato, secondo le prime indicazioni, con 250 mila euro per il 2025 – dovrà coprire l’intera filiera, dalle stalle di produzione alle strutture di stoccaggio del latte e delle cagliate, fino ai caseifici e ai prodotti finiti in commercio.

Un ulteriore capitolo riguarda il potenziamento delle prove di laboratorio a supporto dei controlli ufficiali: il testo prevede l’utilizzo di analisi per verificare l’origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e per accertare l’eventuale uso di latte non fresco. Per queste violazioni sono indicate sanzioni tra 6 mila e 48 mila euro o, anche qui, fino al 3% del fatturato, con tetto massimo di 150 mila euro.