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Asiago DOP, la Corte d’Appello di Milano tutela il nome negli Usa

La Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso del Consorzio Tutela Formaggio Asiago nella causa contro Giuseppe Citterio Salumificio ed Euro Foods, relativa al prodotto “Sopressata & Asiago Cheese” commercializzato negli Usa. La Corte ha giudicato ingannevoli packaging e comunicazione commerciale quando richiamavano un’origine italiana o caratteristiche proprie dell’Asiago DOP pur in presenza di formaggio non italiano. La decisione riforma integralmente la sentenza di primo grado del 2023 e vieta produzione, distribuzione e promozione del prodotto nelle forme contestate, oltre a prevedere il risarcimento del danno.

Un tribunale italiano che tutela l’Asiago DOP rispetto a un prodotto commercializzato negli Stati Uniti applicando la normativa americana sulla pubblicità ingannevole. È questo l’elemento più interessante della sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano, il 25 settembre scorso, ha dato ragione al Consorzio Tutela Formaggio Asiago nella causa contro Giuseppe Citterio Salumificio S.p.A. e la statunitense Euro Foods Inc., società del gruppo.

Al centro del contenzioso c’era il prodotto “Sopressata & Asiago Cheese” a marchio Citterio, commercializzato negli Stati Uniti. Il formaggio contenuto nella confezione non era italiano, ma secondo il Consorzio packaging e comunicazione commerciale erano costruiti in modo da richiamare l’Italia e da attribuire al prodotto caratteristiche riconducibili all’Asiago DOP. La Corte ha condiviso questa impostazione, qualificando come ingannevoli i riferimenti alla provenienza o fabbricazione italiana e alle specifiche qualità organolettiche proprie della denominazione.

Ribaltata la decisione del 2023

La sentenza modifica completamente l’esito del primo grado. Il Tribunale di Milano, il 15 maggio 2023, aveva infatti escluso la propria giurisdizione e non era quindi entrato nel merito della controversia. La Corte d’Appello ha invece ritenuto di poter esaminare il caso e, secondo quanto comunicato dal Consorzio, ha tutelato l’Asiago DOP rispetto alla commercializzazione statunitense applicando la legge degli Stati Uniti in materia di pubblicità ingannevole.

Il passaggio è particolarmente significativo perché il caso riguarda l’uso della denominazione in un mercato extra-UE nel quale la tutela dei nomi può seguire strumenti giuridici differenti. La Corte ha quindi inibito alle due società la produzione, distribuzione, importazione, esportazione, commercializzazione, offerta in vendita e pubblicizzazione del prodotto “Sopressata & Asiago Cheese” nelle modalità contestate, quando packaging o materiale pubblicitario facciano riferimento all’origine o fabbricazione italiana oppure a caratteristiche organolettiche specificamente proprie dell’Asiago DOP. La sentenza prevede inoltre la condanna al risarcimento del danno.

Il punto non è soltanto il nome

La contestazione non si limita all’eventuale uso del termine “Asiago”. Il tema riguarda anche l’insieme degli elementi attraverso i quali un prodotto può essere presentato al consumatore come italiano o collegato a una produzione italiana pur non avendone l’origine.

Nel caso esaminato a Milano, secondo quanto riferisce il Consorzio, è proprio questa costruzione complessiva della comunicazione ad essere stata ritenuta ingannevole. I passaggio è rilevante perché sposta l’attenzione dalla sola protezione formale del nome alla percezione complessiva creata nel consumatore.

Gli Stati Uniti sono il primo mercato estero dell’Asiago

Il pronunciamento assume un peso particolare anche per il mercato coinvolto. Gli Stati Uniti rappresentano infatti il primo mercato di esportazione dell’Asiago DOP, rendendo la protezione della denominazione particolarmente strategica.

L’Asiago è oggi il quarto formaggio DOP italiano di latte vaccino per dimensione produttiva. Secondo i dati diffusi dal Consorzio, vengono lavorati ogni anno circa due milioni di quintali di latte, provenienti da un migliaio di aziende agricole, per una produzione di circa 22 mila tonnellate di formaggio commercializzate in oltre 50 Paesi.

“Riteniamo che questa sentenza possa rappresentare un importante precedente giuridico per chi si impegna ogni giorno a promuovere il Made in Italy e a contrastare l’Italian Sounding”, afferma Fiorenzo Rigoni, presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago. “Da parte del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, proseguiremo a rafforzare la riconoscibilità delle caratteristiche distintive del prodotto d’origine, ben diverso dai prodotti denominati “comuni”, vale a dire generici, nel primo mercato d’esportazione del formaggio Asiago e in tutti i Paesi nei quali è apprezzato da milioni di consumatori”.

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