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Cile: cosa cambia per i formaggi con l’entrata in vigore dell’accordo con la Ue, il 1° febbraio

Il 1° febbraio 2025 entrerà in vigore l’Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione Europea e la
Repubblica del Cile (ITA), che sostituisce il precedente accordo risalente a oltre 20 anni fa. L’intesa prevede la liberalizzazione del 96% delle tariffe agricole da parte del Cile e del 66% da parte dell’UE. Nello specifico del settore, il Cile concederà inizialmente l’ingresso a dazio zero a un contingente caseario di 2.850 tonnellate; questi volumi saliranno gradualmente fino a raggiungere, nel sesto anno di applicazione dell’accordo, le 3.300 tonnellate. Rimangono esclusi dalla piena liberalizzazione la carne, alcuni prodotti ortofrutticoli e l’olio d’oliva. L’Accordo, che include un approfondito capitolo sulla Proprietà Intellettuale, pone particolare enfasi sulle indicazioni geografiche, garantendo la tutela delle denominazioni d’origine e prevenendo qualsiasi tentativo di confusione. Oltre ad abolire la maggior parte dei dazi sulle merci, segnala Assocaseari, l’accordo comporta una modernizzazione delle regole di origine preferenziali, rendendole specifiche per i prodotti, armonizzate, semplificate e più flessibili. L’ITA introduce inoltre modalità semplificate per stabilire l’origine preferenziale. In luogo del certificato di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura, gli esportatori e gli importatori possono ora ricorrere all’autocertificazione, sulla base delle dichiarazioni di origine, anche per spedizioni multiple di prodotti identici o dichiarando la conoscenza dell’importatore.

Cile: le modifiche che si applicano dal 1º febbraio 2025

  • I certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente al precedente accordo di
    Associazione UE-Cile non saranno più accettate come prova dell’origine preferenziale per le merci
    importate o immesse in libera pratica nell’Unione europea o in Cile a decorrere dal 1º febbraio 2025. A decorrere da tale data, le richieste di trattamento preferenziale devono basarsi su una dichiarazione di origine o sulla conoscenza dell’importatore;
  • Le richieste di trattamento preferenziale per i prodotti che al 1º febbraio 2025 siano in transito o
    custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nell’Unione europea o in Cile
    devono basarsi sulle dichiarazioni di origine, e non sulla conoscenza dell’importatore, come previsto
    dall’ITA;
  • Il numero di autorizzazione riferito allo status di esportatore autorizzato, precedentemente inserito
    sulla base del pregresso Accordo di Associazione è sostituito, per gli esportatori unionali, dal numero REX. Di conseguenza, le dichiarazioni di origine per i prodotti originari dell’Unione riferite a spedizioni superiori a 6.000 euro devono contenere il numero REX3.