Frodi alimentari: dal 29 maggio in vigore le nuove norme su etichette, Dop e filiera bufalina
Dal 29 maggio entra in vigore la legge n. 75 del 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio, che riforma il sistema sanzionatorio a tutela dei prodotti alimentari. Il provvedimento interviene sul Codice penale e sulle norme che disciplinano il comparto agroalimentare, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto a frodi, indicazioni ingannevoli, contraffazioni e violazioni legate all’origine dei prodotti.
Il rapporto con la normativa europea resta un punto essenziale. La nuova legge italiana affianca le regole Ue sul piano nazionale, introducendo strumenti penali, amministrativi e di controllo per renderne efficace l’applicazione.
Frode alimentare e segni mendaci
La legge introduce due nuove fattispecie di reato: la frode alimentare e il commercio di alimenti con segni mendaci. La frode alimentare riguarda chi, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, mette in circolazione alimenti, acque o bevande non genuini oppure sostanzialmente difformi da quanto dichiarato o pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità.
Il commercio di alimenti con segni mendaci colpisce invece l’uso di etichette, marchi, indicazioni o altri segni distintivi, anche figurativi, falsi o ingannevoli, idonei a indurre in errore il compratore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità del prodotto o degli ingredienti. Il perimetro comprende anche le tecniche di comunicazione a distanza e gli strumenti digitali: non sono quindi coinvolte solo le etichette fisiche, ma anche schede prodotto online, e-commerce, marketplace, contenuti promozionali e materiali commerciali digitali.
Dop, Igp, falso biologico e denominazioni del latte
Il provvedimento prevede aggravanti specifiche quando le condotte riguardano denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette, oppure quando sono commesse attraverso falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni agli organismi di vigilanza. Le pene aumentano anche nei casi di particolare gravità legati alla quantità di prodotto e quando gli alimenti sono presentati come biologici senza la relativa certificazione.
Per il lattiero-caseario c’è poi un passaggio particolarmente rilevante: la stretta sull’uso delle denominazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La legge introduce sanzioni amministrative per chi utilizza etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di presentazione che indichino, implichino o suggeriscano che un prodotto sia lattiero-caseario quando non rientra nelle definizioni previste dalla normativa europea. La sanzione va da 4mila a 32mila euro, oppure al 3% del fatturato annuo dell’impresa quando tale importo è superiore a 32mila euro, con un tetto massimo di 100mila euro.
Questo passaggio riguarda direttamente anche il dibattito sui prodotti alternativi al latte. La norma precisa infatti che la sanzione si applica anche quando la denominazione “latte” o altre denominazioni lattiero-casearie siano accompagnate da indicazioni che specificano l’origine vegetale del prodotto o da formule negative. Per il settore dairy è un rafforzamento della tutela terminologica, in linea con il quadro europeo sulle denominazioni riservate.
Registro unico per il latte di bufala
La parte più specifica per il lattiero-caseario riguarda la filiera bufalina. La legge istituisce, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati. Allevatori bufalini, trasformatori e intermediari dovranno inserire quotidianamente i dati relativi a produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti ottenuti. Dovranno essere registrati anche coadiuvanti e additivi eventualmente impiegati e i quantitativi di latte di bufala o derivati provenienti da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi.
La piattaforma dovrà essere interoperabile con la Banca dati nazionale del sistema di identificazione e registrazione, così da consentire controlli incrociati sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla, sui prodotti di trasformazione presso i caseifici e sulla resa effettiva del latte trasformato. Gli adempimenti, i tempi e le modalità di inserimento dei dati saranno definiti con un decreto del ministro dell’Agricoltura entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Piano straordinario sui prodotti lattiero-caseari Dop e Igp
Il provvedimento prevede inoltre un piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari Dop e Igp. Il piano dovrà essere predisposto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge e avrà l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme sulla tracciabilità, definendo un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente.
Nell’ambito del piano sono previste verifiche specifiche sulla filiera bufalina, per controllare la coerenza tra i quantitativi di latte e cagliate di bufala prodotti o introdotti in Italia e la produzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop e mozzarella di latte di bufala generica. Le attività potranno riguardare stalle, raccoglitori, trasportatori, caseifici, strutture frigorifere e prodotti derivati durante produzione e commercializzazione, anche attraverso prove di laboratorio per individuare origine geografica e uso di latti diversi dal latte fresco.
Cabina di regia e fase applicativa
La legge istituisce anche una cabina di regia presso il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il compito di coordinare i controlli amministrativi nel settore agroalimentare e ridurre sovrapposizioni tra enti ispettivi. Ne faranno parte, tra gli altri, ICQRF, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Agenzia delle dogane, AGEA e rappresentanti delle associazioni di categoria.
Per le imprese lattiero-casearie, la fase che si apre ora sarà soprattutto operativa. Il tema non riguarda solo i falsi evidenti, ma tutto ciò che concorre alla presentazione del prodotto: etichette, claim, riferimenti all’origine, materiali commerciali, schede digitali, tracciabilità documentale, uso delle denominazioni Dop e Igp e correttezza delle informazioni fornite al consumatore. Molto dipenderà dai decreti attuativi e dall’organizzazione concreta dei controlli, ma il segnale è chiaro: la tutela dell’origine e della denominazione entra in una fase di maggiore pressione sanzionatoria e documentale.
