Approvato il Ddl tutela agroalimentare: cosa cambia per il settore. E per le bevande vegetali
Il Parlamento approva in via definitiva la riforma del sistema sanzionatorio agroalimentare: entrano nuovi reati, si rafforza la tutela di Dop e Igp e si irrigidiscono le regole su tracciabilità e uso delle denominazioni, con impatti diretti anche sul lattiero-caseario. Il testo contiene anche disposizioni specifiche per i controlli sulla filiera bufalina.
Due nuovi reati nel codice penale
Il primo intervento riguarda il versante penale. La legge inserisce nel codice due nuove fattispecie: la frode alimentare e il commercio di alimenti con segni mendaci. La frode alimentare colpisce chi mette in circolazione alimenti, acque o bevande non genuini oppure sostanzialmente difformi, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto a quanto indicato o dichiarato. Il commercio di alimenti con segni mendaci riguarda invece l’uso di indicazioni o segni distintivi falsi o ingannevoli, anche figurativi, idonei a trarre in errore il compratore.
Accanto ai due nuovi reati, la legge introduce aggravanti specifiche quando le condotte riguardano denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette, quando sono commesse con falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza, quando la quantità dell’alimento oggetto dell’illecito è rilevante e quando i prodotti sono presentati come biologici senza la relativa certificazione.
Ddl agroalimentare: la tutela penale per Dop e Igp
La legge interviene anche sul reato di contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari. Viene inoltre ampliato il perimetro delle condotte punite, includendo non solo la contraffazione in senso stretto ma anche l’introduzione, il trasporto, la detenzione per la vendita e la messa in circolazione di prodotti di cui l’operatore sa che l’indicazione geografica o la denominazione d’origine è contraffatta o alterata.
A questo si aggiungono pene accessorie più incisive. Nei casi più gravi o in caso di recidiva specifica, il giudice può disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio. Per i casi più rilevanti sono previsti anche il divieto di ottenere autorizzazioni e l’esclusione da contributi, finanziamenti o mutui agevolati pubblici o europei. La legge prevede inoltre la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto.
Latte e prodotti lattiero-caseari: stretta sulle denominazioni
Per il lattiero-caseario c’è un passaggio molto rilevante. La legge introduce uno specifico articolo sulle violazioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari previste dalla normativa europea. In sostanza, chi utilizza etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di presentazione che indicano, implicano o suggeriscono che un prodotto non lattiero-caseario sia un prodotto lattiero-caseario incorre in una sanzione da 4.000 a 32.000 euro oppure fino al 3% del fatturato annuo, con tetto massimo di 100.000 euro.
Sanzioni amministrative legate anche alla dimensione economica
Sul lato amministrativo il testo modifica più decreti legislativi e inasprisce il sistema sanzionatorio in materia di indicazioni geografiche, etichettatura, provenienza, denominazione dell’alimento e tracciabilità. In più punti la logica cambia: non resta solo un importo fisso, ma si introduce la possibilità di collegare la sanzione al 3% del fatturato totale annuo dell’ultimo esercizio chiuso, con tetti massimi variabili a seconda della violazione.
Questo vale, per esempio, per le violazioni degli obblighi di rintracciabilità, dove la sanzione va da 6.000 a 48.000 euro oppure al 3% del fatturato, fino a un massimo di 150.000 euro. Per alcune violazioni in materia di informazione al consumatore, denominazione dell’alimento e indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza, il meccanismo è analogo, con sanzioni che possono arrivare fino a 100.000 euro. Il criterio dichiarato è quello della proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell’operatore.
Il testo precisa che la sanzione si applica anche quando la denominazione “latte” o le altre denominazioni lattiero-casearie siano accompagnate da indicazioni che specificano l’origine vegetale del prodotto o da locuzioni negative. È uno dei punti più netti della riforma e avrà effetti diretti sul modo in cui vengono presentati e pubblicizzati i prodotti alternativi al latte.
Filiera bufalina: registro unico e piano straordinario di controllo
Un capitolo specifico riguarda la filiera bufalina. La legge istituisce nel SIAN un registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati. Allevatori, trasformatori e intermediari dovranno inserire quotidianamente i dati relativi a produzione, trasformazione e commercializzazione, compresi i quantitativi provenienti da altri Paesi dell’Unione europea o da Paesi terzi. Il sistema dovrà interoperare con la banca dati nazionale per consentire controlli anche incrociati sulla tracciabilità del latte bufalino e sulla resa effettiva del latte trasformato.
Accanto a questo viene previsto un piano straordinario di controllo nazionale sui prodotti lattiero-caseari Dop e Igp, con particolare attenzione alla coerenza tra quantitativi di latte e cagliate di latte di bufala prodotti o introdotti in Italia e la produzione di mozzarella di bufala campana Dop e mozzarella di latte di bufala generica. I controlli riguarderanno stalle, raccoglitori, trasportatori, caseifici e strutture di stoccaggio, anche con prove di laboratorio per individuare l’origine geografica del latte e l’uso di latti diversi dal latte fresco.
Nuove regole anche per i prodotti sequestrati e per i controlli
La legge modifica anche il codice di procedura penale e prevede che i prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e ancora nei termini di conservazione o scadenza, possano essere destinati gratuitamente a enti territoriali, enti caritatevoli o altri soggetti con finalità assistenziali, previa rimozione del marchio o dell’indicazione che costituisce reato oppure previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.
Sul piano organizzativo viene formalmente istituita presso il Masaf la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare. Ne faranno parte, tra gli altri, ICQRF, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Agenzia delle dogane, AGEA e rappresentanti delle associazioni di categoria. La Cabina dovrà redigere annualmente il piano operativo dei controlli agroalimentari e promuovere azioni coordinate di controllo e campagne straordinarie.
I nodi applicativi
Il testo è molto ampio e mette insieme norme penali, amministrative, lattiero-casearie e perfino disposizioni sulla pesca. Questo allarga il perimetro della riforma, ma rende anche più complessa la sua applicazione. Nel caso del lattiero-caseario, il punto più sensibile è il coordinamento tra la disciplina nazionale e il quadro europeo, soprattutto sul fronte delle denominazioni riservate e delle Dop e Igp. Un altro nodo è quello operativo: molte disposizioni rinviano a decreti attuativi o a sistemi di controllo che dovranno essere concretamente organizzati.
