Pratiche sleali, approvato il nuovo regolamento Ue: cooperazione rafforzata fra gli stati membri
L’Unione europea ha approvato il nuovo regolamento per rafforzare il contrasto alle pratiche commerciali sleali lungo la filiera agroalimentare, anche per quanto concerne lo sfruttamento del lavoro e le pratiche non sostenibili. Il provvedimento aggiorna e consolida il sistema di cooperazione tra le autorità nazionali incaricate di vigilare sull’applicazione della direttiva sulle pratiche sleali, con l’obiettivo di rendere più efficace lo scambio di informazioni e l’esecuzione transfrontaliera delle decisioni. La misura interviene anche sulle relazioni commerciali nel settore agroalimentare che coinvolgono operatori di Stati membri diversi, rendendo complessa l’azione delle singole autorità nazionali.
La Grande distribuzione, i grossisti, gli intermediatori potranno beneficiare di questi nuovi strumenti per tutelarsi verso le pratiche scorrette dei Paesi extra Ue, che potranno essere indicati come “non collaborativi”, e obbligati a designare una persona di contatto responsabile per la Ue. Verrà infine creato un database condiviso tra Bruxelles e Authority nazionali, in grado di inviare degli alert, in modo che l’azione di contrasto sia rapida e coordinata. In Italia l’autorità competente per l’applicazione della normativa sulle pratiche sleali è l’ICQRF – Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, struttura del Ministero dell’Agricoltura.
Pratiche sleali: che cosa cambia
Il regolamento introduce:
- rafforzamento della cooperazione tra autorità di controllo dei diversi Stati membri
- possibilità di assistenza reciproca nelle indagini
- maggiore coordinamento nell’applicazione delle sanzioni
- strumenti per la gestione dei casi transfrontalieri
Nel concreto, se un operatore lattiero-caseario subisce una pratica commerciale sleale da parte di un acquirente stabilito in un altro Stato membro, l’autorità nazionale potrà attivare meccanismi di cooperazione più strutturati.
