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Parmigiano Reggiano Dop: approvata la modifica al disciplinare in merito a provenienza ed età massima dei bovini

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il regolamento di esecuzione che approva formalmente una modifica sostanziale al disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano Dop, con riferimento alle condizioni di ammissione degli animali nella filiera produttiva. La modifica interviene sull’articolo 9 della sezione “Regolamento di alimentazione delle bovine”, introducendo un nuovo vincolo relativo all’età massima per l’ingresso dei bovini nella filiera. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, l’introduzione di animali provenienti da filiere diverse da quella del Parmigiano Reggiano deve avvenire entro e non oltre il compimento del decimo mese di età. Viene quindi abrogato il precedente meccanismo transitorio che consentiva l’adattamento all’alimentazione specifica della Dop entro un periodo massimo di quattro mesi. La modifica al disciplinare avrà un impatto immediato sulle pratiche operative degli allevatori, dei fornitori di animali e dei trasformatori del latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano.

Gli obiettivi del Consorzio del Parmigiano Reggiano Dop

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha motivato la richiesta di modifica con tre obiettivi principali. Il primo è quello di preservare della tipicità del prodotto, garantendo che l’alimentazione degli animali destinati alla produzione del latte sia conforme agli standard della DOP fin dalle prime fasi di sviluppo. Il secondo è la semplificazione e razionalizzazione dei controlli: riducendo i margini di errore e le non conformità rilevate nel periodo di transizione previsto dalla norma precedente. Infine, c’è la piena conformità qualitativa del latte, al fine di tutelare l’integrità del prodotto finito. Secondo quanto dichiarato dal Consorzio, il nuovo limite d’età consente di superare criticità operative relative alla segregazione degli animali e alla gestione del latte in fase di transizione alimentare.

L’opposizione dell’Austria

Nel contesto della procedura comunitaria, l’Austria si è opposta alla modifica in quanto ritenuta una misura restrittiva alla libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico e una barriera non giustificata e potenzialmente discriminatoria nei confronti degli operatori economici di altri Stati membri, in particolare per gli esportatori di bovini verso la filiera del Parmigiano Reggiano. La Commissione europea però ha rigettato l’opposizione dell’Austria ritenendo stabilendo che la misura proposta non costituisce una restrizione illegittima alla libera circolazione delle merci e autorizzatondo la modifica secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012 sulle indicazioni geografiche.