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Ritardi nei pagamenti: la sintesi del nuovo regolamento Ue che abolisce il termine di 60 giorni

La Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sull’annoso temi dei termini e dei ritardi nei pagamenti. A darne notizia è Assocaseari, che sintetizza le principali misure presenti nel provvedimento comunitario ed invita i suoi associati a fornire commenti e osservazione e segnalare eventuali criticità per poterle evidenziare agli uffici competenti. Tra le proposte di modifica, infatti, vi sono alcune novità significative. Tra queste, all’articolo 3, viene eliminato il periodo dei 60 giorni per i prodotti agroalimentari non deperibili e i 30 giorni, unica e massima scadenza prevista dal nuovo regolamento, decorrono dalla data di ricevimento della fattura. Chiarimenti anche sugli interessi di mora, che saranno automaticamente dovuti quando sussistono le necessarie condizioni (articolo 5) e sui pagamenti lungo la catena di fornitura degli appalti per i lavori pubblici (articolo 4). Infine, agli articoli 13 e 14, si stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento ed elencano, anche, i poteri che le autorità di controllo devono avere per garantirne l’applicazione.

Ritardi nei pagamenti: la sintesi del nuovo regolamento

L’articolo 1 conferma l’attuale ambito di applicazione, specificando che questo non si applicherà ai pagamenti per le transazioni con i consumatori, ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, ai pagamenti in relazione a debiti che sono oggetto di procedure di insolvenza, comprese le procedure di ristrutturazione del debito.

L’articolo 3 della proposta trova applicazione al settore food e non food; viene eliminato il periodo di 60 per i prodotti agro alimentari non deperibili e i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento della fattura. Il suddetto periodo di pagamento rappresenta il periodo massimo che non pregiudica un periodo più breve eventualmente previsto dalla legislazione nazionale.

L’articolo 4 introduce una nuova disposizione volta a sostenere il passaggio dei pagamenti lungo la catena di fornitura negli appalti per i lavori pubblici, richiedendo all’appaltatore principale di dimostrare che i subappaltatori diretti sono stati pagati.

L’articolo 5 chiarisce che gli interessi di mora sono automaticamente dovuti quando sono soddisfatte le condizioni necessarie.

L’articolo 6 armonizza il tasso di interesse di mora.

L’articolo 9 elimina il concetto di “gravemente iniquo” e stabilisce un elenco di pratiche nulle ai sensi del regolamento.

Gli articoli 13 e 14 stabiliscono che gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento, che devono collaborare con la Commissione e con le altre autorità nazionali competenti; elencano, anche, i poteri che le autorità di controllo devono avere per garantire l’applicazione del regolamento.