“Gran Riserva Italia” è evocazione illecita della Dop Grana Padano: ecco la sentenza completa del tribunale di Torino
Nuova sentenza in tema di evocazione della Dop. La Corte d’Appello di Torino ha depositato il 5 settembre 2025 una sentenza destinata a fare scuola sul Grana Padano, confermando l’illecita evocazione nel caso del formaggio “Gran Riserva Italia” e chiarendo che “gran” da solo non basta a evocare la DOP. L’illecito, spiegano infatti i giudici, scatta quando vi sono più elementi – in questo caso le parole (“gran/riserva”), richiami a stagionatura (“oltre i 20 mesi”), formato e marchiature della forma, e perfino l’uso di “Italia”, che può rafforzare il richiamo alla Dop – che concorrono a suggerire al consumatore il collegamento con il Grana Padano e le sue declinazioni, come “Riserva oltre 20 mesi”.
Gran Riserva Italia, i giudici: “Non è la singola parola a determinare l’illecito, ma l’insieme“
Il passaggio chiave della sentenza, che trovate sotto in versione integrale, è netto: “Seppure i termini “gran” e “riserva” sono di per sé generici […], ciò che ha importanza […] è l’effetto complessivo del segno […] e la sua attitudine a richiamare la DOP”. In altri termini, non è la singola parola a determinare l’illecito, ma l’insieme degli indizi che, combinati, fanno scattare l’evocazione nella mente del consumatore europeo medio. La Corte, infatti, valuta globalmente: somiglianze fonetiche/visive, incorporazione anche parziale di elementi della DOP, somiglianza concettuale e presentazione dei prodotti. In questo quadro, l’uso congiunto dei termini “GRAN RISERVA ITALIA” – con “RISERVA” ripreso dal lessico consortile e “Italia” idoneo a suggerire la provenienza – risulta evocativo del Grana Padano “Riserva oltre 20 mesi”.
Cruciale, per gli operatori, è il distinguo sottolineato dalla Corte: “Non è tanto […] la parola GRAN […] quanto la complessività della scelta” comunicativa a creare l’effetto di evocazione. Sul piano processuale, l’Appello riforma il primo grado (Tribunale di Torino, 2023), che aveva escluso l’evocazione concentrandosi soprattutto sulla genericità di “gran” e “riserva”. Il Collegio torinese non smentisce la genericità dei due termini ma rileva una pluralità di elementi convergenti (denominazione, assetto grafico, forma/pezzatura, claim di stagionatura, canale distributivo) che hanno portato a concludere per l’evocazione illecita. Il dispositivo è conseguente: accertata l’evocazione, la Corte ordina la cessazione dell’uso di “GRAN RISERVA ITALIA” e il ritiro dal mercato delle forme contrassegnate in questo modo.
“Si tratta di una sentenza che giudico luminosa e da prendere come riferimento nelle tutela dei prodotti DOP – commenta Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio Tutela Grana Padano -, riprende e porta nei tribunali italiani principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europa e diventa così una pietra miliare contro i similari e le loro politiche di immagine e di comunicazione fuorvianti per i consumatori“.
Cos’è l’evocazione di una Dop
L’istituto della “evocazione” è presente in tutti i regolamenti europei che tutelano le denominazioni registrate nell’Unione europea ( DOP o IGP). L’evocazione si sostanzia in tutte quelle condotte in cui un segno tutelato, pur non essendo integralmente imitato, è parzialmente ricompreso in marchi o in nomi commerciali di prodotti che echeggiano o imitano la denominazione registrata. Ben diversa dall’usurpazione, cioè l’uso illegale di una Denominazione di Origine Protetta (DOP) che mira a trarre in inganno il consumatore, e dalla contraffazione, reato che consiste nell’alterare o apporre falsamente l’indicazione “Denominazione di Origine Protetta” su prodotti agroalimentari per trarne profitto.
