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Latte e derivati: etichetta d’origine prorogata al 31 dicembre 2025

L’etichetta d’origine per i prodotti lattiero caseari, introdotta con regime sperimentale nel 2017, è stata prorogata fino al termine dell’anno. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 febbraio, infatti, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2024 che proroga fino al 31 dicembre 2025 i regimi sperimentali riguadanti l’obbligo di etichettatura dell’origine per carne, latte e prodotti lattiero-caseari oltre che per pasta, riso, pomodoro. L’obbligo di indicare in etichetta la provenienza della materia prima per il latte e i prodotti lattiero- caseari è in vigore dal 19 aprile 2017 in seguito all’applicazione del Decreto interministeriale del 9 dicembre 2016, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, che disciplina l’informazione al consumatore sugli alimenti. Inizialmente era stato introdotto in via sperimentale per due anni, ma in realtà è stato prorogato diverse volte.

Etichetta d’origine: cosa prevede la norma

Secondo lo schema previsto dal regime sperimentale introdotto nel 2017, le confezioni di latte e prodotti lattiero-caseari devono riportare le seguenti indicazioni: Paese di mungitura (il luogo in cui è stato munto il latte) e Paese di trasformazione, cioè il luogo in cui il latte è stato trasformato nel prodotto finale. Se entrambe le fasi avvengono nello stesso Paese, si può indicare solo “Origine del latte: Italia”. Nel caso in cui il latte provenga da più Paesi, possono essere utilizzate diciture generiche come “Paesi Ue” o “Paesi non Ue“.