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Cile: in vigore l’accordo di libero scambio modernizzato. Dazi zero per tutti i formaggi entro il 2033

Il 1° febbraio 2025 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio fra Unione Europea e Cile modernizzato; si tratta dell’aggiornamento, dopo quasi 25 anni, di quello in vigore dal 2003, e si può consultare sul sito della commissione UE. Una notizia molto importante, sia per ragioni strutturali che contingenti. Il Cile si colloca tra i primi 15 importatori di formaggio al mondo, con circa 60.000 tonnellate all’anno, come segnala Assocaseari. In questo contesto, l’Ue è il principale esportatore, poiché fornisce circa il 35% del formaggio importato dal Cile, mentre il Paese sudamericano è la nona destinazione per le esportazioni di formaggio dall’Ue, dopo la Cina. In un momento caratterizzato da grandi incertezze sullo scacchiere internazionale, che possono incidere anche significante sull’export, l’entrata in vigore di un accordo commerciale, che rende stabili i parametri di riferimento per tutti gli operatori che esportano verso quel paese, appare come un sorso di acqua fresca.

Le tariffe cilene sui prodotti lattiero-caseari sono relativamente basse (pari al 6%) rispetto a quelle di
altri partner commerciali. Tuttavia, l’accordo commerciale modernizzato le eliminerà gradualmente nei
prossimi sette anni. Per il formaggio, l’attuale contingente tariffario a dazio zero (TRQ) aumenterà a
3.600 tonnellate e il dazio fuori contingente sarà gradualmente eliminato nell’arco di tre anni,
raggiungendo infine lo 0% entro il 2033.
L’accordo prevede anche elementi di facilitazione del commercio e protezione delle IG, con 66 denominazioni casearie interessate. È anche il primo accordo, insieme alla Nuova Zelanda, ad avere un capitolo dedicato ai sistemi alimentari sostenibili.

Cile: le modifiche che si applicano dal 1º febbraio 2025

Il numero di autorizzazione riferito allo status di esportatore autorizzato, precedentemente inserito
sulla base del pregresso Accordo di Associazione è sostituito, per gli esportatori unionali, dal numero REX. Di conseguenza, le dichiarazioni di origine per i prodotti originari dell’Unione riferite a spedizioni superiori a 6.000 euro devono contenere il numero REX3.

I certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente al precedente accordo di
Associazione UE-Cile non saranno più accettate come prova dell’origine preferenziale per le merci
importate o immesse in libera pratica nell’Unione europea o in Cile a decorrere dal 1º febbraio 2025. A decorrere da tale data, le richieste di trattamento preferenziale devono basarsi su una dichiarazione di origine o sulla conoscenza dell’importatore;

Le richieste di trattamento preferenziale per i prodotti che al 1º febbraio 2025 siano in transito o
custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nell’Unione europea o in Cile
devono basarsi sulle dichiarazioni di origine, e non sulla conoscenza dell’importatore, come previsto
dall’ITA;