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Pratiche sleali: cosa dice la legge 198/2021 e quando si applica al latte

In queste ore si è tornato a parlare con insistenza della questione pratiche sleali, dopo la denuncia annunciata da Coldiretti nei confronti di Lactalis Italia. Una legge entrata in vigore il 15 giugno 2022, non senza molte criticità, che si applica a tutti i contratti di cessione e ha recepito la direttiva europea per il contrasto alle pratiche sleali. Tutti attendevano questa norma, soprattutto per difendersi alcune prassi come quella delle aste on line al doppio ribasso. Ma, come spesso accade in Italia, all’atto pratico presenta molti più problemi che soluzioni. Tre, in particolare, le criticità per il settore caseario, e non solo: l’acquisto del latte spot, il sottocosto e le forniture ai partner esteri. Icqrf è l’organo deputato ai controlli dei requisiti richiesti per i contratti di cessione. Ovvero: durata, prezzo, termini di consegna, qualità, pagamento.

La legge 198/2022

La 198 del 2021 ha dato attuazione alle disposizioni della Direttiva 633/2019 in materia di pratiche sleali, abrogando il famoso (e quasi totalmente disatteso) articolo 62 del D.L. n. 1 del 2012. Secondo la nuova normativa i contratti di cessione devono essere obbligatoriamente in forma scritta, ispirati a principi di trasparenza e proporzionalità e devono contenere le indicazioni fondanti dell’accordo fra le parti. L’obbligo della forma scritta, che nell’articolo 62 poteva essere sostituito con forme equipollenti, come la fattura, oggi prevede che si possano usare le forme equipollenti ma solo in presenza di un contratto quadro, quindi un accordo di tipo continuativo. La durata minima dei contratti è stabilita in 12 mesi, salvo eccezioni che fanno riferimento alla stagionalità, per gli accordi relativi al settore ortofrutticolo. Le disposizioni della legge 198/2021 si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (15 dicembre 2021). I contratti di cessione in corso di esecuzione devono diventare conformi entro sei mesi dalla stessa, cioè dal 15 giugno 2022 mentre tutti quelli redatti dal 16 dicembre 2021 dovrebbero già essere conformi alla legge. Anche se fino ad oggi non c’è nessun contratto regolare. Quello che appare evidente è che la 198/2021 è una norma di grande impatto che risulta mal scritta e davvero poco ponderata. Alla luce delle tante criticità, sarebbe auspicabile che il governo concedesse più tempo al mercato per adeguarsi, risolvendo tutti i nodi ancora aperti.

Le criticità

1: Il latte spot

Per quanto riguarda il settore lattiero caseario, come debbono essere trattati i contratti per l’acquisto di latte spot? La risposta a questa domanda non è per nulla facile, come hanno spiegato gli avvocati Roberto Cerminara e Flavia Allocca durante l’incontro organizzato da Assocaseari anche per approfondire le tematiche relative alla nuova normativa che recepisce la direttiva sulle pratiche sleali. Secondo gli avvocati di Confcommercio, che in questi mesi hanno lavorato a stretto contatto con il Mipaaf nel tentativo di migliorare la norma, non esiste all’interno della legge alcuna possibilità, ad oggi, di regolare la cessione del latte spot. Impossibile, ai sensi della normativa, rientrare nelle eccezioni alla durata dei 12 mesi che sono legate a prodotti stagionali e indirizzate principalmente all’ortofrutta. E non vi sono norme che possano regolare rapporti estemporanei come quello dell’acquisto del latte spot. Certo, tutto dipenderà anche dal funzionario Icqrf deputato all’eventuale controllo ma è chiaro che si tratta di un grave vuoto normativo che potrebbe avere conseguenze anche importanti poiché le massime sanzioni previste per l’acquirente che non rispetti la legge sono comprese tra il 3,5 e il 5% del fatturato. Le associazioni di categoria, che stanno lavorando con il ministero, hanno proposto di ovviare al problema del latte spot con un contratto quadro fra le parti cui andrebbero aggiunti accordi temporanei per brevi periodi. Ma la parte regolatoria non ha ancora dato l’assenso a questa proposta. E intanto il mercato va e deve andare avanti, latte spot compreso.

2: Pratiche sleali: il sottocosto. Ma cosa succede con il latte?

Il tema del prezzo, anche quello del latte, è preso in seria considerazione dalla nuova normativa. Se anche viene individuato alla fine del contratto di fornitura, i criteri per il processo di determinazione devono essere scritti e stabiliti nel contratto o nell’accordo quadro, pena la nullità. E’ chiaro che qualsiasi cosa accada al prezzo nel corso dei 12 mesi è essenziale avere alle spalle un documento fra le parti che contenga tutti gli elementi necessari, in maniera ragionevolmente precisa. Ma in agguato c’è il problema del sottocosto. La legge 198/2021 ammette il sottocosto solo nel caso di invenduto a rischio deperibilità o per operazioni commerciali programmate in forma scritta e vieta l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione. E qui iniziano i guai perché la regola si applica a tutto e tutti e non riguarda solo le operazioni dei retailer. Il costo di produzione del latte quantificato da Ismea, che ha aggiunto anche gli ammortamenti al calcolo, è di 53 centesimi. Al di sotto di questa soglia è considerato sottocosto? Una riposta univoca non c’è ma il rischio è alto perché è ad Ismea che è stato ufficialmente affidato il compito di determinare il costo alla stalla anche se, come fonte, viene considerata anche quella assai vaga del “prezzo medio per prodotti similari sul mercato di riferimento”.

3: Le vendite all’estero

La norma di contrasto alle pratiche sleali si applica anche ai contratti fra trasformatori e retailer esteri che, ovviamente, non redigono accordi con i loro fornitori italiani secondo questa legge, che rappresenta un unicum dal momento che negli altri paesi Ue la disciplina non è ancora stata recepita. Anche in questo caso, però, potrebbe scattare la sanzione. Certo, se il fornitore italiano, che è considerato la parte più debole, non se ne lamenta, nessuno dovrebbe procedere ad un accertamento. Ma il rischio, seppur teorico, resta.

Pratiche sleali: Denunce e controlli

A effettuare i controlli, come detto, è Icqrf, che può avviare indagini di propria iniziativa o a seguito di denuncia. Ma chi può presentare le denunce? Tutti i soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all’autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonché le associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su richiesta di uno o più dei loro membri. Sul sito del Mipaaf, a questo proposito, si trova pubblicata la modulistica per le segnalazioni.