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Parmigiano Reggiano, chiarimento del Consorzio sullo Statuto: ecco cosa è “concorrente”

Archiviata la “sentenza” di assoluzione per il presidente Nicola Bertinelli, in relazione a una presunta incompatibilità fra la carica di presidente e la produzione del Senza, formaggio prodotto con caglio vegetale non giudicato come similare del Parmigiano Reggiano, il Consorzio ritorna sul tema dello Statuto per fare chiarezza, dopo la baraonda sollevata dalla puntata di Report del 3 gennaio.

A tale proposito, in una nota ufficiale, si è ora tracciato il perimetro preciso del “lecito” e del “non lecito”, andando a specificare la linea di demarcazione tra similari e produzioni ammesse. Ecco cosa è stato deciso.

Concorrenti del Parmigiano Reggiano i formaggi con stagionatura superiore a 6 mesi

Di seguito la “nuova” interpretazione della regola statutaria da parte del Consorzio del Parmigiano Reggiano, per stare al passo con quelli che sono stati i mutamenti del mercato dal momento della definizione della norma ad oggi, ma al contempo difendendo il principio di fondo, confermato come valido e fondante per il coinvolgimento diretto nell’attività del consiglio dell’ente:

“Nelle ultime settimane si è dibattuto sulla necessità di un’interpretazione chiara dello Statuto del Consorzio del Parmigiano Reggiano, in particolare degli articoli 27 e 37 che riguardano la produzione di formaggi appartenenti alla stessa tipologia merceologica del Parmigiano Reggiano e con questo comparabili e concorrenti da parte degli amministratori del Consorzio. 

Tali articoli, frutto di una visione lungimirante e unica nel panorama dei consorzi di tutela, sono nati a inizio anni 2000 con l’obiettivo di salvaguardare la produzione del Parmigiano Reggiano, impedendo l’ingresso nell’organo di governo del Consorzio di soggetti in palese conflitto di interessi con la Dop. 

Dopo 20 anni, la situazione di mercato e di produzione nei caseifici è cambiata radicalmente, pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deciso di intervenire per definire un’interpretazione delle norme chiara capace di specificarne in modo rigoroso il perimetro di applicazione. 

Ai sensi degli art. 27 e 37 dello Statuto, il Consiglio ritiene di considerare i formaggi con stagionatura superiore a 6 mesi comparabili e quindi concorrenti al Parmigiano Reggiano. E pertanto è fatto divieto produrre altri formaggi che superino la stagionatura di 6 mesi, pena la decadenza da consigliere. 

Cogliendo la sensibilità della base, il Consiglio definirà interventi nello statuto e/o disciplinare per applicare quanto prima tale principio a tutti i produttori. E a questo fine, già nel mese di febbraio verranno attivate riunioni, incontri e Assemblee di zona per discuterne con tutti i soci. I consiglieri hanno deciso di sottoporsi da subito al rispetto di questo principio”.